Le istituzioni

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Presidente della Repubblica francese

Il presidente della Repubblica, in quanto Capo dello Stato, rappresenta insieme al governo uno dei due poli del potere esecutivo, potere di tipo bicefalo. Il Presidente viene eletto a suffragio universale diretto con un mandato quinquennale, rinnovabile indefinitamente. Il Presidente non è politicamente responsabile nei confronti del Parlamento, né tanto meno del governo.

Funzioni

Le funzioni del Presidente della Repubblica, stabilite dalla Costituzione, sono tre:

1.     Custode della Costituzione: può ricorrere al Consiglio costituzionale, avviare una revisione costituzionale o eventualmente formulare il suo parere sull’interpretazione del testo costituzionale.

2.     Garante del regolare funzionamento dei poteri pubblici e della continuità dello Stato.

3.     Garante della sovranità esterna dello Stato: il suo ruolo consiste in questo caso nell’accertarsi dell’indipendenza del paese, dell’integrità del territorio nazionale e del rispetto dei trattati internazionali firmati dalla Francia.

Poteri

Il Presidente detiene poteri propri il cui esercizio non richiede l’accordo del governo, come la nomina del Primo ministro e di tre membri del Consiglio costituzionale, lo scioglimento dell’Assemblea nazionale, il ricorso al Consiglio costituzionale o ancora il diritto di inviare comunicazioni ai parlamentari. Il Capo dello stato esercita inoltre competenze condivise: le decisioni che prende in questo caso necessitano dell’accordo del governo, vale a dire l’altro polo dell’esecutivo. Alcune competenze si esercitano nei confronti del Parlamento (potere di scioglimento, promulgazione delle leggi votate, diritto di comunicazione). Altre competenze s’impongono al governo a all’amministrazione (nomina del Primo ministro e dei membri del governo, presidenza del Consiglio dei ministri, firma di decreti e ordinanze, nomina di alcuni alti funzionari). Infine, alcune competenze, precisamente in materia di rapporti internazionali e di difesa, riguardano piuttosto il ruolo di rappresentante della Francia nel mondo che spetta sempre al Presidente della Repubblica.

Fonte: sito internet:

Federica R.

 

IL CANCELLIERE TEDESCO

La Germania è una repubblica federale.Le responsabilità di governo sono suddivise tra i 16 stati confederati(Landër) e il governo federale, costituito dal cancelliere e dai ministri. Il parlamento  federale è composto da Bundestag e Bundesrat.
 
 
Gli ultimi cancellieri tedeschi
Willy Brandt, Cancelliere dal 1969 al 1974
Helmut Schmidt, Cancelliere dal 1974 al 1982
Helmut Kohl, Cancelliere dal 1982 al 1998
Gerhard Schröder, Cancelliere dal 1998 ad oggi

 

 

CANCELLIERE TEDESCO

(Bundeskanzler)

 

 

poteri

A lui,e al governo di cui è capo, sono affidati il potere esecutivo, la politica interna e esterna e la difesa.propone i ministri, eletti dal presidente della repubblica

carica

È capo del governo federale, è responsabile di fronte al Bundestag.Non può esercitare nessun altro ufficio remunerativo, nessun mestiere e non può appartenere alla direzione di un’impresa istituita a scopo di guadagno

chi lo elegge

Viene eletto dalla maggioranza dei membri al Bundestag, su proposta del presidente della repubblica.Questi propone che sia eletto cancelliere il leader che riesce ad aggregare una coalizione maggioritaria al Bundesrat

mandato

Il cancelliere designato per 4 anni.Può essere rieletto

sfiducia costruttiva

Il cancelliere può essere sollevato dall’incarico mediante il voto di sfiducia costruttivo, ossia solo dopo che il Bundestag elegge a maggioranza dei suoi membri un successore.Questi viene nominato dal presidente, che ha revocato il cancelliere in carica

 

 
Bibliografia:
Germania-Guide Edt
Storia Diritto Economia-Enciclopedia Rizzoli Larousse 2001
Enciclopedia Encarta 2002
Www.europa.eu.int/scadplus/citizens/it
Www.giuffre.it/servet/page
 
Cristina B.

 

Presentazione ppt sul Presidente della Repubblica italiana

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Nicoletta R.

 

SPAGNA

ASPETTO POLITICO

Ordinamento dello stato

La Spagna è una monarchia costituzionale di tipo ereditario, governata da re Juan Carlos I di Borbone. La democratizzazione delle istituzioni, iniziata nel 1975 dopo la morte di Francisco Franco, ha avuto come esito la Costituzione del 1978. La funzione legislativa è svolta dalle Cortes, che comprendono il Congresso dei deputati e il Senato, eletti a suffragio universale e diretto. La funzione esecutiva è affidata invece al Governo, guidato da un presidente che viene eletto dai deputati e designato dal re. Il sovrano spagnolo è anche il comandante in capo delle forze armate.
Il sistema giudiziario è governato da un Consiglio generale retto dal presidente della Corte Suprema. Il più alto tribunale del paese è la Corte Suprema di Giustizia, con sede a Madrid. Vi sono altre diciassette corti territoriali, per ciascuna delle regioni autonome, 52 corti provinciali e alcuni tribunali minori che si occupano di questioni penali e civili. Un'apposita corte vigila sul rispetto della Costituzione.
I maggiori schieramenti politici nazionali sono: il Partito socialista operaio spagnolo (PSOE); il Partito popolare, di destra; la Sinistra unita; Convergenza e unione della Catalogna; il Partito nazionale basco e Herri Batasuna, l'organo politico dell'ETA.

Suddivisioni amministrative e città principale

La Spagna comprende cinquanta province suddivise in diciassette regioni autonome: Andalusia, Aragona, Asturie, Baleari, Province Basche, Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancha (vedi Mancia), Castiglia-León (vedi Castiglia), Catalogna, Estremadura, Galizia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra e Comunidad Valenciana. La capitale spagnola è Madrid (3.041.101 abitanti nel 1994), capoluogo della regione omonima. In posizione gerarchicamente secondaria, ma con funzioni regionali di grande rilievo, e talora con un dinamismo e una capacità di governo tali da gareggiare con la stessa capitale, si pongono altre città, tra cui emerge sopra tutte Barcellona, seconda città della Spagna, porto e centro commerciale di grande rilievo, con 1.623.542 abitanti nel 1991, capoluogo della Catalogna. Altre città di rango elevato sono Valencia (752.909 abitanti nel 1991), capoluogo della Comunidad Valenciana, grande centro ferroviario e industriale; Siviglia (678.902 abitanti nel 1991), capoluogo dell'Andalusia, centro portuale, commerciale e turistico; Saragozza (607.899 abitanti nel 1995), capoluogo dell'Aragona, città di grande rilevanza economica, e Bilbao (383.798 abitanti nel 1991), capoluogo della Vizcaya (Biscaglia), centro industriale e finanziario d'importanza nazionale.

Maria S.

 

        ORDINAMENTO POLITICO

                      DELL’ ITALIA

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La Camera dei deputati è eletta a suffragio diretto ed universale. Il numero dei deputati è di seicentotrenta e sono eleggibili tutti gli elettori che, nel giorno dell’elezione hanno compiuto il venticinquesimo anno d’età. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei sanatori elettivi è di trecentoquindici e nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno d’età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. È senatore di diritto a vita chi è stato Presidente della Repubblica. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni e la durata di ciascuna può essere prorogata solo in caso di guerra.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Egli è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni e che goda di diritti civili e politici. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. In caso di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni. Il Presidente della Repubblica emana i decreti legislativi e i regolamenti, indice il referendum popolare, nomina i funzionari dello Stato, ratifica i trattati internazionali e ha il comando delle Forze Armate. Egli inoltre può sciogliere le Camere o anche una di esse, ma, non può esercitare tale potere negli ultimi sei mesi della durata della sua carica.

Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e quest’ultimo, a sua volta elegge i vari ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Antonella M.